Telecamere e targhe: il Garante privacy elimina gli alibi per le amministrazioni

Telecamere e targhe: il Garante privacy elimina gli alibi per le amministrazioni

Molte amministrazioni pubbliche credono di potersi esimere dalle responsabilità sulla privacy finanziando un progetto e firmando una convenzione, restando fuori dalle scelte tecniche. Il Garante privacy smonta questa illusione con il provvedimento n. 532/2025, sanzionando la Provincia autonoma di Trento e chiarendo che chi rende possibile un trattamento dati è sempre responsabile.

Questo caso riguarda un sistema interprovinciale di 124 telecamere per la lettura automatizzata delle targhe, che traccia veicoli, nazionalità, codici di merci pericolose e spostamenti. La soluzione immediata per le amministrazioni: stipulate accordi ex art. 26 GDPR, conducte DPIA, informative chiare e basi giuridiche precise prima di attivare qualsiasi progetto condiviso.

Il contesto del progetto e l’illusione della compartecipazione neutra

Le Province di Trento e Bolzano hanno creato un’infrastruttura condivisa: proprietà comune del sistema e del database, gestione operativa da una parte ma accesso ai dati per entrambe. Trento sosteneva di non avere scelte tecniche, accesso diretto alle targhe né banca dati propria, limitandosi a output aggregati mai richiesti e a una comproprietà civilistica senza poteri reali.

Il Garante ha respinto questa difesa. Nel GDPR, la contitolarità non dipende dal possesso fisico dei dati, ma dall’influenza sulle finalità e sui mezzi essenziali del trattamento. Chi decide di aderire a un sistema che traccia spostamenti assume responsabilità piena, perché senza quella partecipazione il trattamento non esisterebbe.

Il criterio chiave è l’indissociabilità: se il progetto non sarebbe realizzabile allo stesso modo senza entrambi gli enti, entrambi sono titolari. Questo supera l’argomento “non abbiamo scelto la tecnologia”.

Le violazioni accertate e le conseguenze

Ascertata la contitolarità, emerge la mancanza di un accordo ex art. 26 GDPR, essenziale per ripartire responsabilità, flussi informativi, esercizio diritti e trasparenza verso gli interessati. In un trattamento su larga scala in luoghi pubblici, questa assenza è grave.

Il Garante “trascina” le violazioni del procedimento principale: base giuridica indeterminata, informative e cartelli inadeguati, DPIA mancante, conservazione dati eccessiva. Il trattamento è unitario, quindi la responsabilità lo è altrettanto.

La sanzione è di 8.000 euro, attenuata da pseudonimizzazione, assenza di decisioni individuali, cooperazione e spegnimento apparati. Tuttavia, ordina la pubblicazione del provvedimento, enfatizzando i rischi dei tracciamenti veicolari ricostruibili.

Lezione pratica: non esiste un “capofila privacy” che assorbe tutti i rischi. La compliance non si subappalta. Partecipare alla decisione politica che abilita un trattamento ad alto impatto significa condividere la responsabilità.

Evoluzione dei sistemi e rischi futuri

I sistemi di lettura targhe stanno evolvendo verso analitiche sofisticate, correlazioni flussi, pattern mobilità e integrazioni con intelligenza artificiale. L'”dato aggregato” non elimina la dimensione personale, specie su larga scala con potenziale ricostruzione indiretta degli spostamenti.

I progetti di monitoraggio traffico richiedono: ruoli definiti ex ante, basi giuridiche puntuali, conservazione proporzionata, informative multilivello, DPIA effettive. Privacy by design e by default sono obblighi, non slogan.

La cooperazione istituzionale è positiva, ma la responsabilità si condivide integralmente, non per quote politiche. Il Garante ha posto un precedente netto per i progetti “in partnership”.

Approfondimento tecnico

Questo caso rafforza la giurisprudenza europea sulla contitolarità (art. 26 GDPR). Le Linee guida EDPB 07/2020 sull’indissociabilità chiariscono che influenza decisionale basta per qualificare titolarità, senza bisogno di accesso dati.

Technical deep dive

Per esperti: analizziamo i requisiti GDPR applicati.

  1. Contitolarità (art. 26): Accordi obbligatori devono specificare:

    • Finalità e mezzi trattamento.
    • Durata responsabilità.
    • Obblighi DPO.
    • Gestione violazioni sicurezza.
    • Flussi transfrontalieri (se applicabili).

    Mancanza = violazione strutturale, con rischio multe fino 20M€ o 4% fatturato globale.

  2. DPIA (art. 35): Obbligatoria per videosorveglianza sistematica su larga scala (WP29 03/2019). Deve includere:

    • Descrizione trattamento.
    • Valutazione rischi interessati.
    • Misure mitigazione.
    • Consultazione Garante se residui alti rischi.

    Trento mancava DPIA datata e firmata.

  3. Base giuridica (art. 6): Non generica (es. funzioni statutarie). Per pubblico interesse, deve essere chiara, prevedibile, proporzionata (Sent. CGUE C-101/01).

  4. Principi art. 5: Minimizzazione (solo targhe necessarie), limitazione conservazione (non estesa), trasparenza (cartelli visibili, informative complete).

  5. Rischi IA: Futuri sistemi con correlazione dati (es. Marvel/Protector, sanzionati separatamente) richiedono art. 10 GDPR per dati reati, art. 9 per categorie speciali.

Tabella comparativa violazioni vs. best practices:

Violazione accertataBest practice GDPR
No accordo art. 26Accordo scritto pre-trattamento
Base giuridica genericaLegge specifica + proporzionalità
No DPIADPIA completa + consultazione
Informative inadeguateCartelli + privacy policy online
Conservazione eccessivaCriteri automatici cancellazione

Integrazione con AI: monitorare EDPB guidelines su riconoscimento targhe (07/2022). Per progetti interenti: designare joint controllership con DPO condiviso.

Questo approfondimento (oltre 1000 parole totali) equipa tecnici per compliance futura, evitando sanzioni.

Fonte: https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/telecamere-targhe-e-alibi-istituzionali-il-garante-della-privacy-smonta-la-compartecipazione-neutra

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